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Caaf Cgil Sicilia - Scadenza Modello 730 Dichiarazione Redditi

Caaf Cgil, a pieno ritmo la campagna per il 730

I Caaf Cgil hanno ormai avviato la campagna 730/2020, il modello di dichiarazione dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati che da quest’anno, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria, potranno presentare tramite il Centro di assistenza fiscale anche a distanza, inviando la delega di autorizzazione al prelievo della precompilata e tutti i documenti utili per la compilazione.

Perché autorizzare il Caf al prelievo del 730 precompilato? Perché il cittadino è maggiormente tutelato in quanto il Centro confronta i dati rilevati dalla documentazione presentata dal contribuente con quelli riscontrati nel precompilato, segnalando eventuali incongruenze o dimenticanze (CU 2020 o spese sostenute nel 2019 “perse” in un cassetto).

Attraverso questo controllo, oltre ad archiviare la documentazione esibita, il Caaf può predisporre correttamente il 730 evitando al contribuente successive dichiarazioni integrative rispetto a eventuali errori o dimenticanze che potrebbe commettere nel presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi, che potrebbero anche causare maggiori imposte, sanzioni e interessi a suo totale carico.

Non dimentichiamo, inoltre, che presentando autonomamente il 730, la dichiarazione precompilata non contiene tutti i dati relativi ai redditi e alle spese sostenute e integrandola sarà soggetta al successivo controllo dell’Agenzia, mentre se ci si rivolge al Caaf i controlli saranno effettuati nei confronti di quest’ultimo.

Utilizzare il 730 presenta numerosi vantaggi: in primis il fatto che, a differenza del modello Redditi, non occorre eseguire calcoli, si ottiene il rimborso delle imposte in tempi molto più brevi, lo si può presentare in forma congiunta potendo così compensare eventuali debiti di un coniuge con il credito dell’altro coniuge.

Perché affrettarsi a prenotare un appuntamento presso il Caaf Cgil? Perché prima si presenta il 730 e prima si ottiene il rimborso, che viene liquidato direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto la comunicazione utile per il conguaglio. In caso di risultato a debito, gli importi dovuti possono essere rateizzati e vengono trattenuti direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto i dati per poter effettuare il conguaglio. Gli enti pensionistici, invece, effettuano i conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione.

Possono presentare il 730 anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all’anno, se il loro rapporto di lavoro è in corso dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo (ad esempio: presentazione nel mese di luglio, rapporto di lavoro da luglio 2020 a ottobre 2020).

In assenza di un rapporto di lavoro o se non si è titolari di pensione, la dichiarazione può essere presentata come 730 senza sostituto a condizione che il contribuente abbia percepito nel 2019 redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (si tratta, ad esempio, di lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro, di disoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 e nei tre mesi successivi, nonché il 730 presentato dall’erede per conto di un contribuente deceduto).

Con il 730 senza sostituto l’eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate, che invierà un mandato di pagamento da incassare presso qualsiasi ufficio postale oppure provvederà ad accreditare il rimborso direttamente sul conto corrente qualora siano state fornite all’Agenzia le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale.

Se la dichiarazione e stata presentata per conto di un soggetto deceduto, l’Agenzia provvederà a contattare l’erede che ha presentato il 730 per verificare l’esistenza di ulteriori eredi e stabilire la modalità di accredito (ad unico erede per conto di tutti o a ciascun erede).

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